Crisi occupazionale Eutelia/Agile

L’infinita vergogna di un paese inquinato da ridicole logiche politiche. Solo l’asso nella manica del sindacato può salvare i lavoratori da questa ragnatela.

1) La conferma da parte del giudice dell’antisindacalità della condotta ex art. 28 Stat. Lav. Sul trasferimento Eutelia/Agile comporta il rientro in Eutelia dei dipendenti ceduti?

Le motivazioni della sentenza di secondo grado possono essere più o meno condivisibili, ciò che è invece discutibile e che merita chiarezza è la (non) conclusione del giudice circa le conseguenze dell’antisindacalità della condotta nei confronti dei lavoratori.

Come ho già affermato più volte, su quali siano gli effetti dell’accertamento della condotta antisindacale in materia di trasferimento di azienda o di un suo ramo sussistono opinioni contrastanti che, ad ogni modo, convergono sostanzialmente verso un’unica direzione, ossia l’inefficacia della cessione nei confronti dei rapporti di lavoro, con la conseguenza che i lavoratori ritornano ad essere considerati dipendenti del cedente/primo datore di lavoro. L’inefficacia è tuttavia temporanea in quanto finalizzata al successivo corretto espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale.

Cosa ben diversa è invece affermare che l’antisindacalità della condotta debba comportare la nullità della cessione di ramo d’azienda: è su questo punto che si hanno interpretazioni contrastanti, anche se la giurisprudenza prevalente è nel senso di ritenere che non si possa incidere sulla validità dell’atto. Si pensi ad esempio ad un trasferimento di parte di azienda avente ad oggetto la produzione di un semilavorato di una elegante poltrona in pelle di un direttore di giornale. Supponiamo che l’attività trasferita riguardi la realizzazione delle rotelle. Ragionevolmente il trasferimento dovrebbe riguardare i mezzi di produzione materiali ed immateriali, nonché il personale addetto relativo a questa particolare lavorazione.

Da questa ipotesi di trasferimento si evince chiaramente che esiste una differenza sostanziale fra la nullità dell’intera cessione e la sola inefficacia (temporanea) della stessa nei confronti dei lavoratori trasferiti: nel primo caso si interferisce sull’intera operazione, mentre nel secondo caso si agisce solamente sulla sfera che più compete al sindacato, ossia quella della tutela lavoristica riconosciuta dall’art. 28 Stat. Lav.

Si rifletta sul fatto che nei casi di trasferimenti di attività realmente imprenditoriali, dunque non finalizzati alla speculazione e ai licenziamenti illegittimi, l’eventuale accertamento della condotta antisindacale sarebbe finalizzato a ripetere la procedura di informazione e consultazione tutelata dall’art. 28 (art. 47 l. n. 428/1990), sicché si tratterebbe di annullare gli effetti della cessione nei confronti dei lavoratori fino al corretto espletamento degli obblighi sindacali da parte del cedente e del cessionario.

Il ruolo dell’accertamento della condotta antisindacale nella vertenza Eutelia/Agile è diverso per due fondamentali ragioni: in primo luogo, si tratta sostanzialmente di cessione di lavoratori, e quindi annullare gli effetti del trasferimento nei confronti dei rapporti di lavoro significa annullare praticamente il trasferimento di attività da Eutelia in Agile, specie se si considera che molte commesse relative ai servizi cui erano impiegati i dipendenti ceduti sono rimaste in mano ad Eutelia; in secondo luogo, nel corso della vertenza entrambe le società sono rimaste coinvolte in commissariamenti e gravi vicende giudiziarie con la conseguenza che non è praticabile, oltre che ad essere inutile, l’espletamento corretto della procedura che dovrebbe sanare la violazione accertata e il passaggio legale dei dipendenti in Agile.

A questo punto, l’effetto concreto dell’accertamento giudiziario della condotta antisindacale non può che essere quello che normalmente è inteso come un passaggio transitorio, ossia il riconsiderare i lavoratori come dipendenti del cedente (Eutelia). D’altronde, ripeto, poiché molte commesse sono rimaste in mano ad Eutelia che incassava i soldi senza pagare gli stipendi, non potrebbe esserci altra soluzione che possa essere considerata socialmente e politicamente giusta, oltre che giuridicamente corretta.

Quanto detto non si pone in contraddizione con le affermazioni del giudice, ma rappresenta il passaggio finale del percorso argomentativo utilizzato nella sentenza. Il giudice ha evidenziato che in caso di violazione della procedura sindacale il negozio di trasferimento resta valido e produttivo di effetti fra il cedente ed il cessionario, ma non ha concluso chiarendo che questi effetti non graverebbero sui dipendenti per cui dovrebbe essere disposta la conservazione del rapporto di lavoro con Eutelia fino al corretto espletamento della procedura.

Nulla da eccepire dunque sul fatto che la “norma non consente di pervenire alla soluzione richiesta dalle organizzazioni sindacali e comportante l’annullamento del trasferimento di azienda” (cfr. sentenza p. 10) e sui richiami giurisprudenziali effettuati dal giudice relativi a tale questione.

Il fatto poi che la situazione aziendale attuale del cedente e del cessionario non consenta di ripetere la procedura è un contesto esterno e successivo rispetto all’oggetto della vertenza sindacale che a quanto pare ha spinto il giudice ad arrivare ad una decisione non conclusiva: rigettare (giustamente) la richiesta di nullità del trasferimento e limitare la pronuncia alla mera antisindacalità della condotta stessa senza dichiarare esplicitamente se gli effetti della cessione, validi fra cedente e cessionario, incidano o non incidano sui rapporti di lavoro, anche se temporaneamente. A mio parere la grande questione da affrontare è che la temporaneità della non applicazione degli effetti della cessione nei confronti dei dipendenti trasferiti si è tradotta in un limbo, o meglio in una specie di ragnatela in cui sono rimasti incastrati i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Questo aspetto non è stato comunque totalmente trascurato dal giudice, il quale afferma che la dichiarazione di antisindacalità della condotta non rimane priva di effetti, ma che “tali effetti siano limitati entro un ambito temporale circoscritto, in quanto il giudice potrebbe ordinare al datore di lavoro di fornire le prescritte informazioni prima della definizione del trasferimento di azienda ed eventualmente inibire la cessione fino tanto che le procedure non siano state debitamente rispettate”.

La domanda cui bisogna rispondere è: una volta accertata l’antisindacalità della condotta, la cui conseguenza è la inefficacia momentanea della cessione nei confronti dei lavoratori, questi sono da considerarsi dipendenti di Eutelia? La risposta è si, dato che la temporaneità è legata al corretto espletamento della procedura sindacale che non è stata effettuata.

Altra domanda: la non esplicita presa d’atto da parte del giudice di quanto appena affermato significa che i lavoratori restano alle dipendenze di Agile? A mio parere no e i lavoratori sono da considerarsi comunque dipendenti Eutelia dato che una soluzione in tal senso non contraddice il percorso argomentativo utilizzato del giudice che, tra l’altro, non si è espresso in senso contrario.

Si consideri infatti che l’accertamento della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori può influire sulla regolazione dei contratti di lavoro qualora il datore di lavoro attui comportamenti “plurioffensivi”, anche se legittimati a farli valere sono esclusivamente i sindacati. Ciò, si ripete, non si pone in contraddizione con la validità dell’accordo negoziale fra cedente e cessionario, e dunque con la decisione del giudice di non dichiarare la nullità del trasferimento.

2) Cosa dovrebbe fare il sindacato a questo punto per salvare i posti di lavoro ed avere forti armi di contrattazione con le istituzioni?

La situazione è molto complicata ed imbarazzante, visto che non vi è alcun dubbio sulla strumentalizzazione a scopo speculativo del trasferimento da parte di chi lo ha posto in essere. E’ certo comunque che questa sentenza esiste ed il sindacato deve utilizzarla per salvaguardare in un modo o nell’altro i posti di lavoro, magari inviando una lettera ai commissari di Eutelia per rivendicarne l’esito.

Per Agile è stato presentato un piano industriale che prevede il taglio di centinaia di lavoratori trasferiti, ed è per questo che essi vedono questa sentenza come una possibile soluzione con il loro rientro in Eutelia, anche se, come ho già spiegato in un precedente intervento, nessuna delle due aziende è in grado di garantire la stabilità occupazionale se non attraverso il mantenimento delle commesse, soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno di fatto usufruito delle prestazioni di lavoro e che a mio parere, come scritto più volte, hanno delle responsabilità politiche importanti in questa vicenda.

Il sindacato, qualora non riesca ad ottenere da parte dei commissari il mantenimento dei posti di lavoro nei piani industriali di Eutelia e di Agile, dovrebbe opporsi con forza e determinazione contro queste logiche speculative e mettere a disposizione dei lavoratori tutti gli strumenti per promuovere centinaia di ricorsi per far valere l’interposizione illecita di manodopera, nonché l’ottenimento del risarcimento del danno come conseguenza della pronuncia riguardante l’antisindacalità della condotta.

di Lidia Undiemi

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